LS 1 dicembre 1949 n. 1142 art. 38 d.P.R.
LS 1 dicembre 1949 n. 1142 art. 39 d.P.R.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 1 d.lg.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 2 d.lg.
LS 30 dicembre 1993 n. 557 art. 9 d.l.
LS 26 febbraio 1994 n. 133 l.
Ai fini della ricorrenza del presupposto per la soggezione all'imposta comunale sugli immobili ai sensi degli art. 1 e 2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, il carattere "rurale" dei fabbricati, che va stabilito alla stregua della disciplina del catasto in materia, mentre può essere riconosciuto (in presenza degli altri requisiti) solo se i fabbricati stessi appartengano allo stesso proprietario del terreno, secondo gli art. 38 e 39 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in vigore sino al 30 dicembre 1993, a partire da tale data, in base all'art. 9, comma 3, lett. a d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, conv. con modificazioni in l. 26 febbraio 1994 n. 133, può invece essere riconosciuto (in presenza delle altre condizioni) anche in difetto del requisito dell'identità proprietaria fra terreno e fabbricati. (Fattispecie riguardante fabbricati appartenenti ai soci di una cooperativa agricola ed insistenti su terreno di proprietà della cooperativa, e relativa all'imponibilità i.c.i. per il 1993 ed il 1994, periodi d'imposta per i quali è stata quindi affermata l'applicabilità delle due diverse discipline succedutesi nel tempo).
Cassazione civile, sez. trib., 21 gennaio 2005, n. 1330
Soc. coop. agr. Berica c. Com. Montegalda
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5