PRATICA : ____________ |
IMPOSTE IN GENERE Esenzioni ed agevolazioni in genere
Cassazione civile , sez. trib., 14 maggio 2007, n. 10984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.
e AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.
rapp.te e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
elett.te domiciliano in Roma alla Via dei Portoghesi, 12;
-ricorrente-
contro
G.L.;
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del
Piemonte n. 37/19/00 pubblicata il 29/9/00.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
3/4/07 dal Consigliere relatore Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;
sentito il difensore di parte ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI MARCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La contribuente indicata in epigrafe impugnava dinanzi alla CTP di Biella l'avviso di liquidazione con irrogazione di sanzione per maggiore imposta di registro ed INVIM emesso nei suoi confronti in relazione all'acquisto, avvenuto il 19.10.93 di un immobile sul presupposto della non spettanza delle agevolazioni della c.d. prima casa per essere la contribuente già proprietaria della quota di 2/3 di altro immobile per civile abitazione.
L'adita CTP accoglieva il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR del Piemonte sul rilevo della efficacia retroattiva dello ius supervenines di cui alla L. n. 549/ del 1995.
Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme agevolative dell'acquisto della prima casa (L. n. 75 del 1993 e L. n. 549 del 1995) nonchè motivazione illogica ovvero contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumevano la erroneità della sentenza impugnata sottolineando che all'epoca dell'acquisto vigeva la L. n. 75 del 1993, che prevedeva ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione la dichiarazione di non possidenza d'immobile o porzione d'immobile idoneo ad abitazione nulla disponendo in merito al possesso non esclusivo di altro immobile. E, concludeva parte ricorrente, l'efficacia retroattiva della L. n. 549 del 1995, era stata riconosciuta dai giudici di appello su di un errata lettura della sentenza della Cassazione n. 3206/96.
La parte intimata non svolgeva attività difensiva.
Diritto
Il ricorso è infondato.
La questione posta con il ricorso va risolta alla luce della sentenza n. 9647/99 di questa Suprema Corte che ha ritenuto la tesi, in questa sede proposta dall'Amministrazione, non condivisibile "alla stregua della L. n. 549 del 28 dicembre 1995, che, all'art. 3, comma 135, ha modificato la nota 2 bis, dell'art. 1, della tariffa allegata alla L. n. 131 del 28 aprile 1986, chiarendo il significato della L. n. 118 del 1985, art. 2, e precisando, con norma interpretativa della legislazione agevolata in materia di prima casa (così Cass. 6 aprile 1996 n. 3248), la dichiarazione che l'acquirente deve inserire nel contratto che è "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare". Tale dizione evidenzia come solo la comunione tra i coniugi osti all'agevolazione; la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, in quanto è connaturato alla natura del diritto d'abitazione il legame ai bisogni del titolare e "della sua famiglia" (art. 1022 c.c.), e l'incompatibilità di esso con ogni contitolarità, salvo che della comunione tra i coniugi, dovendosi escludere che la facoltà di usare il bene comune, purchè non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso" ex art. 1102 c.c., consenta di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità di quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente che è di certo compatibile con le agevolazioni (così Cass. 18 luglio 1996 n. 6476)".
Alla stregua di tale pronuncia, che questo Collegio pienamente condivide, deve quindi rigettarsi il ricorso.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007
Codice Civile (1942) art. 1022
Codice Civile (1942) art. 1102
LS 5 aprile 1985 n. 118 art. 2 L.
LS 26 aprile 1986 n. 131 art. 1 D.P.R.
LS 28 dicembre 1995 n. 549 art. 2 L.