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Documento n. 1 di 1

TRIBUTI LOCALI
  Imposta comunale immobili (ICI)

Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 53
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 2 d.lg.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 5 d.lg.

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 5 comma 2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, censurato, in riferimento agli art. 3 e 53 cost., nella parte in cui non prevede che la determinazione ai fini dell'i.c.i. del valore imponibile avvenga sulla base del valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in cui lo stesso risulti già iscritto a catasto e dotato di relativa rendita. Il remittente infatti, da un lato, ha omesso di fornire una qualsiasi motivazione sulla circostanza - data soltanto per presupposta - della mancata ultimazione e della mancata utilizzazione, all'epoca, del fabbricato, mentre era suo onere fornire al riguardo una specifica e plausibile motivazione, perché la nozione di "ultimazione dell'edificio" ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è ben diversa da quella di "ultimazione del fabbricato" ai fini dell'attribuzione della rendita catastale e della conseguente determinazione della base imponibile dell'i.c.i. (art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 5 comma 6 d.lg. n. 504 del 1992); dall'altro, non ha adeguatamente motivato sull'ulteriore presupposto in diritto, in base al quale è stata sollevata la questione, secondo cui la legge vigente consentirebbe di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato, non avendo in particolare dato conto della compatibilità di tale interpretazione con le norme che esigono, per la configurabilità di una "unità immobiliare urbana" e, quindi, per l'attribuzione della corrispondente rendita catastale, il requisito dell'"idoneità a produrre un reddito proprio" e, dunque, la sussistenza di un "cespite indipendente", risultando in ogni caso pregiudiziale, ai fini della rilevanza della questione, la circostanza di fatto dell'avvenuta ultimazione del fabbricato, al momento dell'attribuzione della rendita catastale.

Corte costituzionale, 19 luglio 2005, n. 288

Soc. Diramare c. Com. Bordighera

Giur. cost. 2005, f. 4