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Territorio, ambiente ed infrastrutture
1. La materia
territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti
in tema di "territorio e urbanistica", "edilizia
residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e
difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione
civile".
2. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
a)
adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e
varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico
regionale e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto
del territorio regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani
territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali
di assetto del territorio regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di
nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;
f) espressione del
parere previsto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale
di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche
di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche
in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità
tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione e per la
redazione dello studio previsto dall'art.
55, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
h) emanazione di direttive concernenti
le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli
elenchi delle zone medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura
paesistica contemplati all'art.
2 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e
semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di
piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
j) supporto agli enti locali
in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la
concessione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei
Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la
redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali
fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione,
sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente [24];
k)
gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema
informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione
paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti urbanistici e il sistema
informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);
l)
emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli
strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e
annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, rispettivamente, agli
artt. 26
e 27
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come sostituiti dagli
artt. 6
e 7
della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge
17 agosto 1942, n. 1150).
2 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove
l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con
gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri
e modalità inerenti all'erogazione della spesa [25].
3.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale e in particolare:
a) l'approvazione del piano territoriale di
coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi
previste;
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani
regolatori generali comunali e relative varianti, nonchè dei piani attuativi di
interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento
provinciale;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad
esclusione di quanto previsto dalla lett. m) del comma 2.
4. Si considerano
di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l'intero territorio
provinciale o comunque quello di più comuni.
5. Le funzioni di cui al comma
3, lettere b) e c), sono esercitate dalle province a far tempo dall'efficacia
del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del
comma 36.
6. Nell'esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura
il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e
funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.
7. In ciascuna
provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle comunità montane, avente
funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle
province attinenti il territorio e l'urbanistica.
8. Alla conferenza
partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti; alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto
il presidente della provincia, il vice presidente e l'assessore competente, se
delegato.
9. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed
approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo
insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata
anche su proposta della provincia.
10. Il regolamento di cui al comma 9
prevede anche la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali
delimitati in relazione a specifiche tematiche.
11. La conferenza assume le
proprie determinazioni sulla base di voto ponderato, in relazione all'estensione
territoriale e alla consistenza demografica, da disciplinare puntualmente in
sede di regolamento.
12. Al fine di procedere all'elezione del presidente e
all'approvazione del regolamento per il funzionamento della conferenza, il
presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza
stessa; sino all'approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti.
13. Sono
trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione degli strumenti
urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni
vengono esercitate secondo le procedure di cui ai commi successivi. Restano
ferme le funzioni già trasferite ai comuni dalla l.r.
23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).
14. Il
comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata
informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e
la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo la tempestiva
pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di
appositi avvisi riguardanti:
a) l'avvio del procedimento di formazione dello
strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro
il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della
determinazione delle scelte urbanistiche;
b) l'avvenuta adozione del piano e
delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a
consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;
c)
l'efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.
15. Il
comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi
di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico.
16. Il comune
promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle
organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore
generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione
pubblica.
17. Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari
interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il
comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti
generali, indice la consultazione con la Regione, la provincia e le altre
amministrazioni interessate.
18. Il comune, contestualmente al loro
deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore
generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse
sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli
atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato,
la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel
proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune
decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.
19.
Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto
di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il proprio piano
territoriale di coordinamento, il comune procede ai conseguenti adeguamenti in
sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva; qualora il
comune non provveda ai necessari adeguamenti, interviene in via sostitutiva il
presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato,
mediante la nomina di un commissario ad acta.
20. Il comune, una volta
definitivamente approvato il piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero
il piano attuativo di interesse sovracomunale, provvede a depositarlo
immediatamente nella segreteria comunale, dandone pubblico avviso, e a
trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia e alla Giunta regionale.
21.
L'efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero del piano
attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di pubblicazione
dell'avviso di deposito sul BURL, da effettuarsi a cura del comune.
22. Dalla
data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5 dell'art.
27 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio
regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e
paesistico), nonché i commi 2 e 3 dell'art.
10 della l.r. 23/1997.
23. Un commissario ad acta, di cui all'albo
previsto dall'art.
14 della l.r. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e con le
modalità previste all'art.
8, commi 2, 3 e 4 della legge stessa, nel caso in cui, sulla base di
osservazioni precedentemente presentate, sia stata eccepita la violazione delle
disposizioni di cui all'art.
10, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 1150/1942,
riguardanti:
a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti
con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal
fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia, ai sensi del
comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere
paesistico-ambientale ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela
del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti
dalla legge 1
giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico),
il parere della competente Soprintendenza.
24. Alla l.r.
23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell'art.
3 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le varianti di cui al presente capo
sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono
efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) dell'avviso di deposito, da effettuasi a cura del comune.
6.
Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per
conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica
della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;
b)
dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l'avvenuta affissione
all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della variante;
2)
l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia
autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della
variante.".
b) I commi 2 e 3 dell'art.
5 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le rettifiche, di cui al presente
capo, sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono
efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito, da
effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui
al comma 2, trasmette, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta
regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei
relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale
attestante:
1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso
di deposito della deliberazione di rettificazione;
2) l'avvenuta trasmissione
alla provincia territorialmente competente di copia autentica della
deliberazione di rettificazione e degli elaborati del piano regolatore generale
eventualmente modificati.".
c) Al comma 2 dell'art.
6 le parole "Nei casi previsti dall'art.
2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'art.
2, commi 1 e 2".
d) Il comma 4 dell'art.
10 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia
negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione
di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le
eventuali modifiche richieste. In caso di inerzia del comune nell'assunzione
degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all'art.
8 in quanto compatibili".
e) I commi 2 e 3 dell'art.
12 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il regolamento edilizio è
immediatamente depositato presso la segreteria comunale ed assume efficacia
dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito, da effettuarsi a
cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2,
deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta
regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del
regolamento edilizio;
b) dichiarazione del segretario comunale
attestante:
1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso
di deposito del regolamento edilizio;
2) l'avvenuta trasmissione alla
provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di
approvazione e del relativo regolamento edilizio".
25. Il piano territoriale
di coordinamento provinciale, in attuazione degli artt. 14
e 15
della legge 142/1990, nonché ai sensi dell'art.
57 del d.lgs. 112/1998, provvede, in base alle proposte dei comuni e degli
altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del
territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), e con gli strumenti di
pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l'individuazione degli
obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale, definendo,
inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza
provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano
paesistico - ambientale, ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 27 giugno 1985, n.
312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale) convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale), fatto salvo quanto disposto dall'art.
5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in
materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni)
relativamente ai piani di coordinamento dei parchi.
26. Il piano territoriale
di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli
indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con
riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia
paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale,
previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all'art.
57 del d.lgs. 112/1998 ed in particolare contiene:
a) l'indicazione
delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area
vasta;
b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul
territorio ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo[46];
c)
le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque.
27. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale può avere, previa intesa tra la provincia e i comuni interessati,
contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può
individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non
risolvibili su scala comunale.
28. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano
paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall'art.
13 della l.r. 18/1997, provvede a:
a) individuare le zone di particolare
interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) dell'art.13
della l.r. 18/1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza
di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all'art.
14 della medesima l.r. 18/1997, i quali definiscono i criteri per
l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i comuni nella
formulazione delle relative proposte;
b) indicare gli ambiti territoriali in
cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale,
in conformità ai commi 57 e 58.
29. Nelle aree comprese nel territorio di
parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale di coordinamento
provinciale:
a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei
parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di
piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale si
attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art.
18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree
regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale);
b) coordina con gli enti gestori la definizione delle
indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree
comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette.
30. Nella fase
di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la
provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane,
degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza
degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti
acquisite in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla
Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni
sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2,
lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione e programmazione regionali
necessari per la redazione del piano.
31. Il piano territoriale di
coordinamento provinciale è adottato dalla provincia previo parere obbligatorio
della conferenza prevista dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in
base a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.
32. Il piano è
depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria della provincia;
contestualmente all'inizio del deposito, il provvedimento di adozione, con
l'indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei
relativi elaborati, è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell'albo dei
comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia,
sul BURL.
33. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL,
chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie
osservazioni al piano.
34. La provincia, contestualmente al deposito del
piano territoriale di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta
regionale che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica,
garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità
alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le linee generali di
assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Decorso tale termine la
provincia, sentita la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta
giorni dalla richiesta, all'infruttuosa scadenza dei quali il parere si intende
favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede all'approvazione
definitiva.
35. Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a
seguito del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee
generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché
con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, la provincia
provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di
approvazione definitiva.
36. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da
effettuarsi a cura della provincia.
37. Dalla data di pubblicazione sul BURL
della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento
provinciale sino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre
due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di
interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti
gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere b) e c) e al
comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.
38. Qualora sia
necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano territoriale di
coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i comuni interessati adeguano
il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di
approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le
procedure semplificate di cui all'art.
3 della l.r. 23 /1997 come modificato dal comma 24, lettera a).
39. La
Regione provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge a elaborare e approvare con provvedimento della Giunta regionale il
documento contenente la definizione delle linee generali di assetto del
territorio regionale per la predisposizione dei piani territoriali di
coordinamento provinciali di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo.
Qualora la Giunta regionale non provveda nei termini previsti, le province hanno
facoltà di presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi
del comma 34.
40. Le province che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di
coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui
al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e
trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai
commi 31, 32, 33 e 34.
41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti
funzioni:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e
delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica
dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio
regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi
di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52;
c) la predisposizione dei
programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);
d) la verifica
dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle
risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare
nella realizzazione degli interventi;
f) l'approvazione dei progetti ai sensi
della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
g) la
determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e
delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti
di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti
soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti
oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della
formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici
e dell'inventario del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la
determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
n) la
determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
o) l'individuazione
delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire
l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p)
l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per
l'edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso
con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati
nell'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei
criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque
fruenti di contributi pubblici.
42. La Regione, tramite le ALER di cui alla
l.r.
10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle
ALER) assicura altresì:
a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER per effetto della
legge istitutiva;
b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi
annuali di cui al comma 52, con autonome iniziative finanziarie da attivare in
relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipularsi col settore
privato;
c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del
canone di locazione;
d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica presente sul
territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.
43. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di programma
regionale per l'edilizia residenziale, con i
contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella proposta della Giunta regionale
sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati
ai sensi della legislazione vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale i necessari adeguamenti della l.r.
13/1996 per l'attuazione di quanto previsto al comma 42.
44. La Giunta
regionale, nella predisposizione della proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale e dei programmi annuali di
attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi, della consulta
regionale per la casa e delle consulte territoriali per la casa, istituite ai
sensi dell'art.
3 della l.r. 13/1996.
45. Le province predispongono e gestiscono,
d'intesa con la Regione, sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati
forniti dai comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale,
articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno
abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale degli
interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
46. Alla copertura
dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al comma 45 la
Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale
scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da definirsi
nell'ambito del programma regionale per l'edilizia
residenziale, in analogia a quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
47. I comuni concorrono
alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di
cui al comma 45, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di
edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità
e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province.
48. I
comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio
e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione
delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla
localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei
programmi regionali di edilizia residenziale
pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli
interventi.
49. Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:
a)
accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei
requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli
interventi attuati dalle ALER che è effettuato dal comitato tecnico istituito
presso ciascuna ALER ai sensi dell'art.
13 della l.r. 13/1996;
c) autorizzazione alla cessione in proprietà del
patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d)
autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini
previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.
50. I comuni esercitano le competenze di cui ai
commi 47, 48 e 49 nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla
Regione.
51. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le
funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con
particolare riferimento a:
a) formazione e gestione dei bandi di
assegnazione;
b) formazione e approvazione delle graduatorie per
l'assegnazione degli alloggi;
c) promozione della mobilità degli
assegnatari;
d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della
revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e
detenzione senza titolo.
52. Gli strumenti di pianificazione e programmazione
dell'edilizia residenziale pubblica sono:
a) il
programma regionale per l'edilizia residenziale
pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce
il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa
e determina:
1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della
programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione
territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di
intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il
raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di
cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei
settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali
per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine
alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
b) il programma annuale di
attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi
ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli
stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle
risorse finanziarie disponibili.
52bis. Le risorse a destinazione vincolata,
trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'articolo
63 del d.lgs. 112/1998, possono essere erogate tramite contributi in
capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse
finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno
e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse di cui
sopra stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali
garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale
istituirà appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione
relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei
rimborsi [26].
53.
Nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di
sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base
del documento pluriennale "Stato dell'Ambiente" e delle sue scansioni annuali,
definendo:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b)
il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle
risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
54. Qualora l'attuazione
dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e
coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
55.
L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al
comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela
ambientale.
56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette
agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art.
6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n.
82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali, ai sensi della legge
16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove
disposizioni di cui alla legge
19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r.
17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali).
57. Ferme restando in capo allo Stato
le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
come previsto dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono di competenza
regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali
protette, salvo quanto previsto dal comma 58.
58. Sono delegate alle
province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
a) le
funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'articolo
34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree
regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale), relative a:
a1) riconoscimento, su iniziativa e
proposta dei comuni interessati;
a2) determinazione delle modalità di
pianificazione e gestione;
a3) erogazione dei contributi ordinari e
straordinari agli enti gestori;
b) le funzioni relative alla Promozione e
coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge
regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde
pulito) [27].
58
bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla
perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale
di cui all'articolo
34 della L.R. 86/1983, si applicano le disposizioni contenute nel capo 1 del
titolo 1 della legge
regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento
edilizio), purché tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del
territorio [28].
59.
Omissis[29].
60.
Omissis[29].
61.
Oltre alle funzioni stabilite dall'art.
4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a)
emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno
aeroportuale [30];
b)
definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento
comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano
regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte
delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di
linee-guida e direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale in
materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività
di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f)
promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e
sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento
dell'inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati
ambientali, per l'educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti
dell'inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento
di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per
l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento
acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione
professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo
della professionalità nel campo dell'acustica ambientale e della prevenzione
dell'inquinamento acustico.
h bis) definizione delle procedure relative ai
piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e
dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, della legge 447/1995[31];
h
ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h bis) relativi ad
aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse
nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia [31].
62.
Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione
dei piani di cui alla lettera h ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture
di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti [32].
63.
Omissis [33].
62.
La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e
vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con
particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle
infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;
b)
approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro
attuazione;
c) approvazione del piano di risanamento relativo ad
infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali.
63. Oltre alle competenze stabilite dagli artt. 6
e 14,
comma 2, della legge 447/1995, spetta al comune l'approvazione dei piani di
contenimento ed abbattimento del rumore presentati ai sensi dell'art.
10, comma 5, della stessa legge.
64. La programmazione regionale, in
assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa
nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di
competenza.
65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:
a)
individuazione di aree regionali o, d'intesa con le altre regioni interessate,
interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a
limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali
di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto
dei valori limite di qualità dell'aria, conformemente all'art.
4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione
direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art.
15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di
qualità dell'aria, previsti dall'art.
4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e
coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti
atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi
dell'art.
4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei
provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi
nell'allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni ai sensi dell'art.
9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione
del d.p.r.
24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da
impianti industriali), nonchè di quelli che, pur rientrando nelle categorie di
cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri
tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie
di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie
di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli
organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di
controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.
66. I criteri
tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti
elementi:
a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in
riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di
abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie
prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di
manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento
installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia
degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e)
carattere sostanziale delle modifiche di cui all'art.
15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche
di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto
autorizzato;
g) modalità e tempi per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza.
67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici
compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed
aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
68. Sono delegate
alle province:
a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli
artt. 6,
7
e 15
del d.p.r. 203/1988, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento
atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell'allegato 1 al d.p.c.m. 21
luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di
carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale,
previste dagli artt. 8,
10,
14,
24
e 25
del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).
69.
Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'elenco dell'allegato 1
del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in
materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989, secondo i criteri
dettati dalla Giunta regionale.
70. La disciplina delle attività di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla
Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità
stabilite dall'art.
22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani
d'ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità
dello smaltimento ai luoghi di produzione.
71. Competono alla Regione:
a)
omissis[34];
b)
omissis[34];
c)
omissis[34];
d)
omissis[34];
e)
omissis[34];
f)
omissis[34];
g)
omissis[34]:
h)
omissis[34];
i)
omissis[34];
j)
omissis[34];
k)
omissis[34];
l)
omissis[34];
m)
omissis[34];
n)
la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di
divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli
ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle
famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per
l'educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni
ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni
scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni
imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento
complessivo dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con
la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai
principi di cui al D.Lgs.
24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva
90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente);
p)
l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni
delegate agli enti locali [35];
q)
l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio
dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli
oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo
durante l'attività e per il collaudo finale [35].
71
bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la
Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per
l'esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la
connessa attività informativa[43].
72.
Omissis[36].
73.
Omissis[36].
74.
Omissis[36].
74
bis. Omissis[36].
75.
Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della
Regione, fatti salvi quelli dichiarati d'interesse nazionale da norme
statali.
76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti
pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i
lavori di edilizia residenziale pubblica, che
beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche
cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla
Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale[37].
77.
I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo superiore a 100
mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto e attuato
secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. Per tali progetti la
Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi
consultivi regionali.
78. La Regione esercita le funzioni relative a:
a)
realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi
multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione
europea e dello Stato italiano;
b) verifica della congruità tecnico
amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai
piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con
riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici
attinenti al settore delle opere pubbliche;
c) predisposizione, d'intesa con
i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di
promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d)
interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici
o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle
province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di
competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali,
su richiesta dei medesimi [37].
79.
Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni
concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché
l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con
le relative attività previste dagli articoli 7
e 8
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità
pubblica).
80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale,
l'assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una
conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali
competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di
tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA).
81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel
caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico,
ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l'apposita
autorizzazione.
82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative
previste dalla l.r.
16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed
impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a
150 Kv.
83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:
a) ricevimento
delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture
metalliche di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
b)
approvazione dei progetti relativi all'edilizia di
culto.
84. La nomina degli esperti di cui all'art.
1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul
funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e
dell'indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.
85.
È istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici
il consiglio regionale dei lavori pubblici.
86. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di
lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di
lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i
funzionari della propria direzione, nonché da:
a) un numero di esperti non
superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici,
viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica,
geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
b) due
esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra
tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli
ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati
dall'associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da
scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria
dei geometri;
f) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;
g) un esperto
designato dall'UPL;
h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative
della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente
responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecificate materie,
designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti,
ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
l)
il dirigente dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
m) un dirigente della
direzione generale competente in materia di affari generali[37].
87.
Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla Giunta
regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.
88. Per gli interventi da
realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio
regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i
dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori
pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici,
quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di
voto:
a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i
sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro
delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo
delegato.
89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla
Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori
pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale
preposta ai lavori pubblici.
90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici
dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è
costituito.
91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione
ed incompatibilità di cui alla l.r.
6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della
Regione) e successive modificazioni.
92. Con deliberazione della Giunta
regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e
funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.
93. Compete al
Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito
a:
a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che
riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
b) progetti di lavori
pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o
superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore
spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
c) progetti di
lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5
milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al
5 per cento dell'importo contrattuale;
d) vertenze relative ai progetti di
cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di
collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, per
importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle
proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in
corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo
bonario;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o
regolamentari[37].
93
bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via
esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro,
finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato,
ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo
nazionale[44].
94.
Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.
95. Il consiglio
regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi
previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli
uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza
nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di
lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi,
anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
96. Sono
assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti
in materia di lavori pubblici:
a) i progetti di lavori sussidiati d'importo
inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77
per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se
comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo
contrattuale;
b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale
d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;
c) le proroghe contrattuali
superiori a novanta giorni[37].
97.
Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.
98. I pareri di cui ai
commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla
data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i
progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i
pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio
assenso[37].
98
bis. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96, inferiori a 100
mila euro, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), assevera la congruità tecnico amministrativa alle disposizioni
previste dai piani e programmi regionali [38].
98
ter. Per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, ad eccezione dei
lavori di edilizia residenziale pubblica, che
beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche
cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla
Regione, inferiori al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo
7 della l. 109/1994, assevera la congruità tecnico amministrativa dei
progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi
regionali[38].
99.
Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r.
20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle
commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) è
abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei
lavori pubblici.
100. Fermo restando quanto disposto dall'art.
106, commi 2 e 3, del d.p.r. 616/1977, nonché dalla l.r.
23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui
relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli
interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza
della Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai
comuni, alle comunità montane, alle province ai consorzi tra comuni o tra comuni
e province, le funzioni amministrative concernenti:
a) la dichiarazione di
pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
b)
l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli
articoli 7
e 8
della legge 2359/1865.
101. Sono delegate, per i lavori di rispettiva
competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra
comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti
l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge
22 ottobre 1971, n. 865, riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate
alle comunità montane, per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle
comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le funzioni
amministrative previste dal comma 100, lettere a) e b), preordinate alla
realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri
enti pubblici o da soggetti privati.
102. L'inizio dei lavori pubblici
d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell'area
da parte del soggetto attuatore.
103. Gli enti di cui al comma 101
trasmettono alla direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici, entro
trenta giorni dall'emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della
funzione delegata.
104. La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo
degli enti locali delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a
107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente tale
termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via
sostitutiva.
105. La direzione generale preposta ai lavori pubblici può
svolgere attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti
delegati.
106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente
della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e
documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e
sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli
elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente
della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più
ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e
dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con
specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la
correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese
partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti
all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al
Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.
107.
Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza
regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta
regionale al direttore generale competente.
108. La Regione, in materia di
risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite
dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale,
in attuazione in particolare della legge
18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo), della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r.
20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ATO in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriché) e della l.r.
10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni
del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione
per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni
amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme
restando le attribuzioni riservate all'autorità di bacino, in collaborazione con
le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
a)
pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione
degli enti locali;
b) omissis[34];
c)
omissis[34];
d)
emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e
aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e
gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle
indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione
del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane;
f)
omissis[34];
g)
omissis[34];
h)
emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai
corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo
idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia
idraulica;
j) omissis[34];
k)
realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il
reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m)
monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli
uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti
locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma
e ai commi da l07 a 114;
o) omissis[34].
109.
Omissis[36].
110.
Omissis.
111. Sono delegate alle province le seguenti funzioni:
a)
omissis[34];
b)
omissis[34];
c)
omissis[34];
d)
omissis[34];
e)
controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.
112. Sono altresì delegate
alle province le funzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del
22 marzo 1996, n. VI/10650, adottata in attuazione della l.r.
24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle
costruzioni in zone sismiche regionali), relative alla commissione di vigilanza
sulle costruzioni in zona sismica.
113. Le funzioni di presidente della
commissione di cui al comma 112 sono svolte da un dirigente tecnico della
provincia che designa direttamente il segretario.
114. La Regione è
l'autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a
determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio.
La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni
demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:
a) le funzioni relative
all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo
idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta
regionale;
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le
concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori[45].
115.
La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti
non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e
121; in particolare la Regione:
a) esercita le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete
autostradale e stradale nazionale;
b) Omissis [39];
c)
provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse
regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di
garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle
previsioni di traffico.
116. Relativamente alle nuove tratte autostradali
interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete
autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:
a) individuare e
approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le
modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari
delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di
pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le
autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società
concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle
convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le
tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della
pubblicità.
117. Omissis [40].
118.
Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile
e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al
demanio delle province territorialmente competenti.
119. Sono trasferite alle
province le seguenti funzioni:
a) progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
b) Omissis [41];
c)
rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in
condizioni di eccezionalità di cui all'art.
2 della L.R. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con
modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei
criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze,
alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite
al demanio delle province.
120. Con deliberazione della Giunta regionale,
sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane
e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione,
gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno
dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione
dell'articolo
7 del d.lgs. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della
Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la
ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per
l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e
strumentali [32].
120
bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono
stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei
di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle
relative pertinenze ed opere d'arte [42].
120
ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo
della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs.
112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base
degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma
di cui all'articolo
2 della legge 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi d'intervento
[42].
121.
Sono trasferiti ai comuni:
a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio
delle autorizzazioni di cui all'art.
3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete
viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti
relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade
comunali e vicinali.
122. Ai fini della consultazione sulle principali
iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si
avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'art.
8, comma 2, della l.r. 22/1998.
123. Il comma 3 dell'art.
8 della l.r. 22/1998, è così sostituito:
"3. La consulta di cui al comma
2 è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di trasporti e
viabilità o suo delegato;
b) assessori provinciali competenti in materia di
trasporti e/o viabilità;
c) presidenti dell'Unione province lombarde (UPL),
dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione
regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
d)
presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Lombardia;
e) un rappresentante di ciascuna delle
associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito
regionale;
f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS);
h) un rappresentante delle società
autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;
i) i
rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della
Regione;
j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative in ambito regionale".
124. Sono delegate alle
province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'estimo navale, la
vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di
navigazione.
125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in
materia di rilascio di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti
lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'art.
105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.
126. Sono soppresse le
funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei
consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.
127. La
Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il
trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a
134.
128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello
Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi
attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la
partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
129. La Giunta regionale, d'intesa con la regioni Piemonte,
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un
comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della
provincia, o loro delegati.
130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le
seguenti funzioni:
a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della
Gestione governativa laghi di cui all'art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n.
422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per
l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le
procedure disciplinate dall'art.
7, comma 1, della legge 59/1997 e dall'art.
12 d. lgs. 422/1997.
b) fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di
risanamento tecnico economico di cui all'art.
11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto
organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando
le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano
di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino
all'effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una
struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio
delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano
degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per
l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli
indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi
pubblici di navigazione.
131. Le decisioni del comitato interregionale sono
assunte all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni
conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
132. La
Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla
base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a
promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di
società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei
servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione
governativa di cui all'art.
11 del d. lgs. 422/1997.
133. Le misure di partecipazione, l'atto
costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della
società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente.
134. I servizi di navigazione lacuali
possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società
terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.
135. Alla l.r.
22/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art.
3, comma 2, lettera a), è soppressa la frase "nonché alle comunità montane
per l'esercizio dei servizi di cui all'art.
5, comma 1, lettera c)";
b) all'art.
3, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera b bis):
"b
bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per
l'esercizio dei servizi di cui all'art.
5, comma 1 bis);";
c) all'art.
4, comma 1, dopo le parole "provvedimenti attuativi" sono aggiunte le
seguenti parole "nonché le funzioni già delegate ai sensi della l.r.
6 gennaio 1979, n. 3"
d) all'art.
4, comma 2, lettera k), le parole "agli impianti a fune di ogni tipo
collocati sul territorio di due o più comuni e che non insistano nel territorio
di una comunità montana" sono sostituite dalle parole: "agli impianti a fune e
relative infrastrutture di interscambio di cui all'art.
5, comma 1 bis, lettera b);";
e) all'art.
4, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e bis):
"e
bis) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;";
f) all'art.
5, comma 1, sono soppresse le parole "in materia di trasporto
pubblico";
g) la lettera c) del comma 1 dell'art.
5 è abrogata;
h) all'art.
5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis):
"1 bis Le
funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all'art.
5 della l.r. 19/1989, come sostituito dall'art.
30, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti per assicurare lo
svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:
a) al
comune nel caso in cui l'impianto operi nel territorio comunale o nell'area
urbana;
b) alla provincia qualora l'impianto operi in ambito
interurbano.".
i) all'art.
6, comma 1, dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "anche in
forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),";
j) all'art.
6, comma 1, la lettera f), n. 4 e la lettera g) sono sostituite dalle
seguenti:
"f) 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'art.
5, comma 1 bis, lettera a);
g) l'erogazione di finanziamenti atti ad
assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale
espletati con gli impianti di cui all'art.
5, comma 1, della l.r. 19/1989, come sostituito dall'art.
30 operanti nel territorio comunale o in area urbana.";
k) la lettera h),
del comma 1 dell'art.
6 è abrogata;
l) all'art.
6, comma 2, la lettera b) è così sostituita:
"b) delle concessioni per
l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all'art.
59 del d.p.r. n. 616/77, successivamente alla stipula di apposita
convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni
per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art.
89, comma 1, lettera e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), all'avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art.
7, comma 1, del d.lgs. 112/1998.";
m) all'art.
9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La proposta di piano ovvero
di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta;
sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti
locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente
rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali,
al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano.";
n) all'art.
11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I proventi delle
concessioni di cui all'art.
6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per
cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività
amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a
gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere
elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La
percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di
incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.";
o)
il comma 1 dell'art.
24 è abrogato;
p) all'art.
25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7 bis):
"7 bis . La
Giunta regionale definisce le modalità tecnico-operative per la gestione del
servizio radio taxi, di cui al precedente comma 7, previo rilascio di apposita
concessione, da affidarsi mediante procedure concorsuali in base alla normativa
nazionale e regionale vigente.";
q) all'art.
30, comma 3, le parole "al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle parole
"al 31 dicembre 2000";
r) all'art.
30, comma 4, le parole "entro il 1999" sono sostituite dalle parole "entro
il 2000";
s) la lettera g) del comma 2 dell'art.
31 è abrogata.
136. La Regione coordina l'organizzazione e cura
l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:
a) previsione
e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di
previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione
degli interventi urgenti di cui all'art.
108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
c) superamento
dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in
materia di pubbliche calamità.
137. La Regione, nell'ambito delle attività di
cui al comma 136 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107
e 108
del d.lgs. 112/1998, cura in particolare:
a) l'organizzazione del sistema
regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture
tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche
diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l'attuazione degli
interventi urgenti di cui all'art.
108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
b) la realizzazione
di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni
naturali o connessi con l'attività dell'uomo, il convenzionamento per la loro
utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
c)
le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio
regionale;
d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e
rischio, su scala regionale e sub-regionale, d'intesa con le autorità di bacino,
con l'indicazione delle linee-guida per la redazione, in ambito provinciale, di
piani di intervento mirati;
e) l'individuazione, sentito il parere della
provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli
di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di
altre attività ad alto rischio;
f) la formazione di una moderna coscienza di
protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di
autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra
la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di
comunità locali;
g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per
il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e
di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per
libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante
interesse per la protezione civile;
h) l'informazione e la realizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile;
i) la definizione di
indirizzi e princìpi direttivi in materia di protezione civile a cui devono
attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art.
2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile).
138. In materia di previsione le
varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie
competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati
territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi
titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio
dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella
sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la
segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I
relativi oneri sono a carico della Regione.
139. La Regione predispone e
attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di
rischio, alla luce di quanto previsto dall'art.
108, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. 112/1998, dai piani di bacino di
cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo), e in armonia con gli altri strumenti della
pianificazione e programmazione territoriale regionale.
140. La Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di
previsione e prevenzione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato
annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
21, comma 4, della l.r. 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi
di competenza regionale in materia di protezione civile).
141. In sede di
prima applicazione il programma di previsione e prevenzione, elaborato dal
gruppo di lavoro costituito nell'ambito del programma regionale di sviluppo, è
adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e
ha validità triennale.
142. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti
locali.
143. La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e private, per
assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli,
macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di
intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da
destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui all'art.
21, comma 1, della l.r. 54/1990.
144. La Regione, su richiesta e previa
intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può
partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni
o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti
organi.
145. La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in
particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di
comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia
di protezione civile.
146. In caso di persistente impossibilità operativa
conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge
o delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto
previsto dall'art.
3, comma 7, della legge 142/1990, invita l'ente a provvedere entro un
termine prefissato; decorso tale termine, la Giunta nomina un commissario ad
acta con l'incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata
l'inattività.
147. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in
atto, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo
stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell'amministrazione
regionale utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra
iniziativa ritenuta necessaria.
148. Al verificarsi dell'evento calamitoso,
sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento
e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale o
l'assessore delegato:
a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per
richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative
intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il
territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto
dall'art.
107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
b) qualora non si tratti
di evento catastrofico che richieda interventi da parte dello Stato, con proprio
decreto, dichiara lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, in
conformità all'art.
108, comma 1, del d.lgs. 112/1998, delimitando il territorio interessato
dall'evento calamitoso, anche ai fini dell'eventuale assegnazione di fondi a
rifusione dei danni o per il sostegno delle attività economiche
danneggiate.
149. Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della
Giunta regionale, o l'assessore delegato, attribuisce al dirigente della
struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato
di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali,
posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è
sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a
disposizione.
150. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore
delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti
interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del comma 148, lettera
a), si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle
ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza,
secondo quanto previsto dall'art.
107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.
151. Le province, sulla
base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli articoli 14
e 15
della legge 142/1990 e dalla legge
225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio
nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti
relativi:
a) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi
di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma
138;
b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e
prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive
regionali annesse al programma di cui al comma 139;
c) allo svolgimento, in
ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi,
stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
d) alla predisposizione del piano provinciale
di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
e)
alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale.
152. I piani e i
programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono approvati dalla
provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni
qualvolta si renda necessario.
153. La provincia, per la predisposizione del
piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di
emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro
attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di
emergenza.
154. La provincia, nell'esercizio dei compiti assegnati di cui al
comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive
regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora nell'attività di
vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione
alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.
155.
In conformità alla legge
225/1992, i comuni, anche sulla base delle competenze ad essi attribuite in
particolare dagli articoli 14
e15
della legge 142/990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del
servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei
compiti riguardanti la partecipazione alle operazioni di soccorso e di gestione
della post-emergenza, la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, le attività di previsione e prevenzione, la
predisposizione dei piani comunali di emergenza.
156. Per le finalità di cui
al comma 155, i comuni:
a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni
fra comuni, di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di
livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni
di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero promuovono la
formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile con le
medesime finalità;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla legge
142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la
loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
c)
curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza
sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti;
d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;
e)
curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per
i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni
privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali,
industriali e di servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività
di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai
programmi e piani regionali e provinciali.
157. Al verificarsi di una
situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi
delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o
intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione.
158. L'attività
di volontariato di protezione civile può essere svolta:
a) da singoli
cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali,
istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di
volontariato costituite ai sensi del d.p.r.
21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività d protezione
civile) e della l.r.
24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
c) dai gruppi
comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla
comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni.
159. La Regione può
concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle
organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per
la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei
confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle
organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle
assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di
volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per
controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs.
19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE,
89/655/CEE,
89/656/CEE,
90/269/CEE,
90/270/CEE,
90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni e
integrazioni.
160. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle
organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in
collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di
volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da
coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.
161. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle
iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la
correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la
coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.
162.
L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite
procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile,
avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte
dalla Regione.
163. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo
stato di crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni
di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in
operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione
alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure
di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di
lavoro dei volontari impiegati.
164. È istituito l'albo regionale del
volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi,
suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello
regionale, provinciale e comunale.
165. La Regione favorisce la
partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni od
organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all'albo
regionale, sono iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art.
1 del d.P.R. 613/1994.
166. La Regione rende pubblico annualmente
l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente
erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile.
167.
Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente della Giunta
regionale, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio
decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono
confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi
raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali
condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.
168. Le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'art.
70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle
relative all'esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione
in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La
Giunta regionale adotta, a norma della l.r.
23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della
dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento
alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
4, comma 1, del d.lgs 143/1997.
169. Il comma 6 dell'art.
8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l'incremento della
fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria) è abrogato.
170. La
lettera c) del comma 1 dell'art.
1 della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle
commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di
espropriazione e di occupazione) è abrogata.
171. Sono abrogati gli articoli
4,
6,
da
8 a 11, da
13 a 17, 19,
20
e 27
della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in
materia di protezione civile).
172. In deroga al divieto di cui all'art.
1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e
destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge
regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all'interno del Parco Bosco
delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l'esecuzione
delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e
Informazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
172 bis. Omissis[36]
172
ter. Omissis[36].
172
quater. Omissis[36].