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Codice Civile (1942)

Art. 934

LIBRO TERZO
Della proprietà.
TITOLO II
Della proprietà.
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà.
Sezione II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della
commistione.

Opere fatte sopra o sotto il suolo.

[I]. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [ 952 ss.] o dalla legge [ 975 comma 3, 986 comma 2,1150 comma 5, 1593].