Opere fatte sopra o sotto il suolo.
[I]. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [ 952 ss.] o dalla legge [ 975 comma 3, 986 comma 2,1150 comma 5, 1593].