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Codice Civile (1942)

Art. 476

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO V
Dell' accettazione dell' eredità.
Sezione I
Disposizioni generali.

Accettazione tacita.

[I]. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [ 477, 478, 527,2648 comma 3].