LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 2 d.lg.
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 2 del d.lg. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e ciò nonostante l'avvenuto frazionamento catastale, perché ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo).
Cassazione civile, sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19375
Com. Rovigo c. Fracasso e altro
Giust. civ. Mass. 2003, f. 12