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Codice Civile (1942)

Art. 2703

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti.
TITOLO II
Delle prove.
CAPO II
Della prova documentale.
Sezione II
Della scrittura privata.

Sottoscrizione autenticata.

[I]. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1).
[II]. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare la identità della persona che sottoscrive (2).