Codice civile (1942) art. 2752
La locuzione "imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge sulla finanza locale" contenuta nell'art. 2752, comma 3, c.c., si riferisce a tutti i tributi di spettanza degli enti territoriali, ivi compresi quelli istituiti successivamente al t.u. del 1931 ed al codice civile.
Corte appello Bologna, 29 luglio 2004
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Bollettino trib. 2004, 1416 nota (BRIGHENTI)