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TRIBUTI LOCALI
  Imposta comunale immobili (ICI)

LS 11 luglio 1992 n. 333 art. 7 d.l.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 5 d.lg.

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) relativa a fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non ancora iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, la base imponibile è costituita dal valore determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, con l'applicazione dei coefficienti fissati per ogni anno, a partire dal 1993 mentre del tutto estranea a tale disciplina è la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 5 cit.; pertanto il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'immobile, che ha natura costitutiva e non dichiarativa, non ha efficacia retroattiva e non si applica per i periodi di imposta precedenti alla attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione solo il criterio del "valore contabilizzato", ossia fissato sulla base dei costi contabili (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva accolto la domanda di rimborso avanzata da una società che aveva chiesto il pagamento della differenza tra il più alto valore contabilizzato, in base al quale aveva pagato l'i.c.i. al Comune, e il valore più basso del cespite, ottenuto moltiplicando, per il coefficiente stabilito, la rendita catastale attribuita all'immobile industriale solo nell'anno 1998).

Cassazione civile, sez. trib., 30 dicembre 2004, n. 24235

Com. Milano c. Soc. Rusconi ed. e altro

Giust. civ. Mass. 2005, f. 1