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Codice Civile (1942)

Art. 1350

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni.
TITOLO II
Dei contratti in generale.
CAPO II
Dei requisiti del contratto.
Sezione IV
Della forma del contratto.

Atti che devono farsi per iscritto.

[I]. Devono farsi per atto pubblico [ 2699 ss.] o per scrittura privata [ 2702 ss.], sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [ 812];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [ 978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [ 952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [ 957 ss.];
3) i contratti che costituiscono la comunione [ 1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [ 1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [ 1021 ss.];
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [ 971];
7) i contratti di anticresi [ 1960 ss.];
8) i contratti di locazione [ 1571] di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1);
9) i contratti di società [ 2247 ss.] o di associazione [ 2594 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [ 1861 ss.] o vitalizie [ 1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [ 1871] (2);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni [ 1965 ss.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [ 14, 47, 162,484, 519, 601 ss.,782, 1392, 1403] [ 1503 comma 3, 1543 comma 1,1978 comma 1, 2096] [ 2328, 2454, 2463,2504, 2521, 2603,2821, 2879, 2882;] [ 807, 808 c.p.c.;237, 249, 328,565, 852, 857,1027 c.nav.] (3).