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8 Articolo 9
Articolo
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Istituzione del catasto dei fabbricati.
1. Al fine di
realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il
Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni
di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel
catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei
fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione
delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di
dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del
territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le
modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala
devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i
modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente
articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento
della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b)
l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla
lettera a) , sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per
un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato
è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora
sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato
montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di
affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve
risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far
confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da
attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad
un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del
periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1
ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali (1).
3- bis . Ai
fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni
strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati
destinati all'agriturismo (2).
4. Fermi restando i requisiti previsti dal
comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui
l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o
in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più
affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un
titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano
più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo,
da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità
dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel
comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80
metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri
quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è
definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si
considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate,
purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a) , c)
, d) ed e) . Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita
autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento
alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del
gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile
1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come
modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il
termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1998 (3). Le
stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati
destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di
ruralità di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale
dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui
all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali
tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi
di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio
1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili,
purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di
istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto
entro il 31 dicembre 1997 (4), con le modalità previste dalle norme di
attuazione dell'articolo 2, commi 1- quinquies ed 1- septies , del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75 (5).
10. (Omissis) (6).
11. Per l'espletamento e la
semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma
22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità
immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe
d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono
determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La
suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze
previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (7).
12. Al fine di
consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa
automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei
dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio
informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale
del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento
delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti
sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale
attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di
ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti
dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di
diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione
degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di
atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione
dell'articolo 2, commi 1- quinquies e 1- septies del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la
definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di
atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con
apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresì, essere
previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al
comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi
all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili
all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono
fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e
certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura
dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata
del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo
complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti
soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi
agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in
catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti
governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali
dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti
effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine
l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo
periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione
nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità
di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze
vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della
quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della
riscossione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 23 marzo 1998, n.
139.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139.
(3)
Termine così prorogato dall'art. 14, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Termine
così prorogato dal comma 156 dell'art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(5)
Vedi, anche, il comma 143 dell'art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(6) Comma
abrogato dall'art. 26, l. 18 febbraio 1999, n. 28.
(7) Comma così modificato
dall'art. 1, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto 1995, n.
349.