LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 5 d.lg.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 11 d.lg.
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), in riferimento ai fabbricati per i quali, secondo la dichiarazione del contribuente, risultino intervenute variazioni permanenti, ai sensi degli art. 11, comma 1, ultima parte, e 5, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, l'imponibile, provvisoriamente determinato "con riferimento alla rendita di fabbricati similari", è definitivamente stabilito in base alla rendita attribuita dall'Ute: il comune, una volta avutane conoscenza, provvede, di conseguenza, o alla liquidazione della maggiore imposta o al rimborso delle somme versate in eccedenza.
Cassazione civile, sez. trib., 1 marzo 2005, n. 4310
Com. Alessandria c. Borsalino
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5