Diritti dell'enfiteuta.
[I]. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui
frutti del fondo [ 820 s.], sul tesoro [ 932] e relativamente alle utilizzazioni del
sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [ 840].
[II]. Il diritto dell'enfiteuta si
estende alle accessioni [ 817 ss., 934 ss.].