Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile, ai fini della imposta comunale sugli immobili, è, in via esclusiva, quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti. Deve escludersi, pertanto, che il criterio di determinazione della base imponibile fondato sulla rendita catastale dell'immobile costituisca un criterio secondario, al quale ricorrere in assenza di altri valori certi di riferimento, maggiormente idonei per la determinazione del valore generale del cespite da tassare.
Cassazione civile, sez. trib., 23 marzo 2005, n. 6314
Cerutti e altro c. Com. Mergozzo
Vita not. 2005, 384