Codice procedura civile art. 586
LS 16 marzo 1942 n. 267 art.108 r.d.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 10 d.lg.
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), l'art. 10, comma 6, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilisce che l'imposta - dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento - "è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita" e che il termine per il versamento dell'imposta e per la presentazione della dichiarazione è "di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato". Ad un tal riguardo, la decorrenza di detto termine trimestrale deve essere individuata con riferimento alla data del decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal giudice delegato - e non già a quella di versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene -, atteso che, in considerazione del potere del giudice delegato di sospendere la vendita fino all'emissione di detto decreto (alla quale soltanto consegue l'effetto traslativo), prima di tale provvedimento la vendita non può considerarsi perfezionata e, quindi, la somma da versare ai fini dell'imposta non può essere ancora "prelevata" dal curatore (o dal commissario liquidatore) "sul prezzo ricavato dalla vendita", come esige il chiaro tenore letterale della norma citata.
Cassazione civile, sez. trib., 1 settembre 2004, n. 17636
Com. Martinsicuro c. Fall. Soc. Snicer
Giust. civ. Mass. 2004, f. 9