IMPOSTA REGISTRO in genere
Cassazione civile , sez. trib., 22 maggio 2006, n. 12024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Pirelli & C. Real Estate S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore Dott. G.G., in virtù dei poteri conferiti con
procura per Notar Giacosa di Milano del 30 aprile 2002, Rep. n.
36519, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne 16,
presso l'avv. Riccio Gianfranco, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende per legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 10, n. 85/10/02, del 18 aprile 2002, depositata il 27
maggio 2002, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12
aprile 2006 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Maria Tropiano per delega per la società ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Martone Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La controversia concerne l'impugnativa degli atti con i quali l'amministrazione finanziaria aveva respinto cinque istanze di rimborso dell'imposta di registro assolta sull'acquisto di cinque "porzioni" dell'immobile sito in Roma, (OMISSIS), presentate dalla società contribuente in ragione dell'accertata esistenza sull'immobile stesso di un vincolo ex L. n. 1089 del 1939.
Il rigetto della richiesta di rimborso veniva motivato dall'amministrazione in base al fatto che, concernendo il vincolo de quo il solo "portale facente parte della casa" in (OMISSIS), le agevolazioni previste per i trasferimenti relativi ad immobili di interesse storico-artistico non erano estensibili, come, invece, riteneva la società contribuente, al complesso delle unità immobiliari oggetto della compravendita.
La Commissione adita rigettava i ricorsi e la decisione era confermata, in adesione alla tesi sostenuta dall'amministrazione, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe pronunciata sugli appelli riuniti, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, che illustra anche con memoria. Resistono il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Diritto
Con i due motivi di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione - la società contribuente denuncia, violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, art. 2, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 3, della tariffa allegato A, parte 1^, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all'esclusione del vincolo ex L. n. 1089 del 1939 sugli immobili acquistati dalla ricorrente. L'errore del giudice di merito consisterebbe - tanto sotto il profilo della violazione di legge, quanto sotto il profilo del vizio di motivazione - nell'avere escluso l'immobile oggetto della compravendita dal novero degli immobili di interesse storico-artistico vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, ritenendo, da un lato, possibile una restrizione del vincolo de quo al solo portale del fabbricato e, dall'altro, che siffatta situazione comportasse l'inapplicabilità delle agevolazioni previste per gli immobili vincolati.
Il motivo è fondato. Il giudice tributario motiva la propria decisione sulla base di una "premessa" e di una "conseguenza": la "premessa" è costituita dall'affermazione secondo la quale "dalla nota di trascrizione prodotta dall'ufficio" si evincerebbe "chiaramente" che "il bene di cui è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante è soltanto il portale facente parte della casa in (OMISSIS) ai sensi e per gli effetti della legge (n. 1089 del 1939) e non già tutto il fabbricato"; la "conseguenza" è costituita dall'affermazione secondo la quale "evidentemente l'interesse artistico è limitato solo a detta parte in quanto, altrimenti, il vincolo sarebbe stato esteso esplicitamente a tutto il fabbricato". Orbene, l'uso di un ragionamento ipotetico, sorretto da un avverbio - "evidentemente" - di valenza assiomatica, connesso ad una forma verbale condizionale - "altrimenti ... sarebbe" - intesa a rafforzare, in funzione oppositiva, lo stesso assioma, palesa una incertezza di fondo che non soddisfa i canoni di adeguatezza di una motivazione sufficiente. Ne costituisce una ulteriore conferma l'uso di un altro avverbio - "esplicitamente" - a proposito dell'estensione del vincolo all'intero fabbricato, che, non avendo forza di escludere - in difetto di una asserita necessità di un riconoscimento esplicito - la possibilità che l'estensione del vincolo possa essere legittimamente frutto di un riconoscimento "per implicito", evoca anch'esso una sostanziale debolezza argomentativa della motivazione.
Non basta. Il giudice di merito afferma che oggetto del vincolo è "il portale facente parte della casa in (OMISSIS)": la locuzione "facente parte" fa, quindi, pensare che lo stesso giudice abbia ritenuto l'esistenza di un legame strutturale tra portale e fabbricato e che questa circostanza di fatto abbia formato oggetto concreto di valutazione, senza, però, che da tale apprezzamento sia stata, poi, tratta la necessaria conseguenza. Il che vieppiù evidenzia il vizio di motivazione che inficia la sentenza impugnata, nella quale, in definitiva, non è stato affrontato, per essere risolto (in senso affermativo o negativo) il problema della separabilità (fisica e/o economica) del portale, come oggetto del vincolo, dal fabbricato che ne costituisce il supporto materiale: ed invero sembrerebbe difficilmente sostenibile, su un piano logico, che possa concepirsi la tutela di un "portale" indipendentemente dalla (necessitata) tutela del fabbricato del quale quel portale costituisce parte strutturale essenziale. Sicchè l'aver escluso, aprioristicamente, una siffatta conclusione dal percorso logico sotteso alla costruzione della base giustificativa della decisione, costituisce un irrimediabile vizio della motivazione della sentenza impugnata.
Un ulteriore vizio , d'altra parte, va ravvisato nell'omesso esame di un documento che avrebbe potuto avere decisiva rilevanza ai fini della pronuncia. Secondo la società ricorrente, infatti, la (naturale e ragionavole) immedesimazione tra "portale" e "fabbricato" emerge, nel caso di specie, dalla esistenza di un atto proveniente dal Ministero per i Beni culturali, quando lo stesso aveva rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione riguardo all'immobile di cui è causa: in tale atto, come è testualmente riportato nel ricorso per cassazione, il suddetto Ministero rammentava "alla parte acquirente ed a quella alienante per le porzioni di cui si conserva il titolo di proprietà, che sull'immobile in questione è operante il vincolo di tutela emesso con D.M. 1-9 giugno 1959". Il vincolo, quindi, secondo quanto aveva dichiarato (in questo caso davvero "esplicitamente") il Ministero competente - l'unico soggetto cui spetta definire natura e limiti dei vincoli apposti ai sensi della L. n. 1089 del 1939 - graverebbe sull'immobile (e non sul solo portale):
il che potrebbe indurre a ritenere che, in ragione dell'immedesimazione strutturale tra "portale" e "fabbricato" (non separabili nè "fisicamente", nè "economicamente"), il primo costituisca non l'oggetto, ma la "ragione" (giustificatrice) del vincolo ex L. n. 1089 del 1939, il quale non potrebbe che gravare anche sull'immobile che dall'esistenza di quel "portale" (di riconosciuto particolare pregio) sarebbe qualificato sotto il profilo storico-artistico. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale dovrà compiere quel necessario accertamento omesso nella fase precedente, in particolare valutando se nella fattispecie concreta il vincolo ex L. n. 1089 del 1939, di cui è pacifica l'esistenza, sia riferibile anche all'immobile e non al solo portale, tenendo conto della connessione strutturale tra il primo bene ed il secondo e della non separabilità fisica ed economica degli stessi.
Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alla spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006
LS 1 giugno 1939 n. 1089 art. 2 L.
LS 1 giugno 1939 n. 1089 art. 3 L.
LS 26 aprile 1986 n. 131 art. 1 D.P.R.