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Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). - Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (1) (2) (3) (4) (5) .
(1) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. Eventuali riferimenti a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(3) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(5) Per la riduzione dell’imposta sostitutiva per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della presente legge vedi l'articolo 1, commi da 473 a 475, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 11

Art. 11.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6);
g) (Omissis) (7);
h) (Omissis) (8).
2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
3. (Omissis) (9).
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (10);
b) (Omissis) (11);
c) (Omissis) (12).
5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo.
6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.
8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
[9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti degli eredi del soggetto espropriato le suddette disposizioni si applicano limitatamente alle somme percepite dopo l'apertura della successione.] (13)
10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.
11. (Omissis) (14).
12. (Omissis) (15).
13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.
14. (Omissis) (16).
15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'art. 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992, sempreché l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo.
16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
17. (Omissis) (17).
18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'art. 8, quarto comma, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.
19. (Omissis) (18) (19).
(1) Aggiunge la lett. b-bis) al comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(3) Aggiunge la lett. g-bis) al comma 1 dell'art. 16, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 18, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(5) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 34, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(6) Modifica il comma 1 dell'art. 81, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(7) Modifica il comma 2 dell'art. 82, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 129, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(9) Modifica l'art. 5, l. 29 dicembre 1990, n. 408.
(10) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 28, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(11) Sostituisce il primo periodo del comma 6 dell'art. 29, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(12) Aggiunge un comma all'art. 74, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(13) Comma abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(14) Comma abrogato dall'art. 14, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(15) Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 76, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(16) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 96, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(17) Modifica il comma 2 dell'art. 20, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, conv. in l. 7 giugno 1974, n. 216.
(18) Sostituisce l'art. 301, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
(19) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi art. 21, comma 15, l. 27 dicembre 1997, n. 449.