Articolo
1 Articolo 2
Articolo
3
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata
non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3,
ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In
mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di
cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo
periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (1)
.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in
forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro
sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. (3)
4.
Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di
cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità
di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla
normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai
sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo
5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul
rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta
salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo articolo
3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
(1) Vedi l'articolo 2 del
D.M. 30 dicembre 2002.
(2) Comma modificato dall'art. 2, l. 8 gennaio 2002,
n. 2.
(3) Comma modificato dall'art. 2, l. 8 gennaio 2002, n. 2. Vedi anche
gli articoli 1 e 5 del D.M. 30 dicembre 2002.