LS 9 gennaio 1963 n. 9 art. 11 l.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 9 d.lg.
LS 15 dicembre 1997 n. 446 art. 58 d.lg.
In tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo l'art. 58, comma 2, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 l. 19 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l'iscrizione di cui all'art. 58 del d.lg. n. 446 del 1997 è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete.
Cassazione civile, sez. trib., 7 gennaio 2005, n. 214
Com. Prato c. Volpi
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5