La speciale procedura disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701 per la determinazione delle rendite catastali degli immobili urbani, denominata DOC-FA (secondo cui le dichiarazioni per l'accertamento delle unita immobiliari urbane di nuova costruzione o di variazione dello stato dei beni, eseguite con l'osservanza di determinate modalità, rimangono agli atti catastali come "rendite proposte" fino a quando l'ex UTE non provvede entro dodici mesi dalla loro presentazione - prorogati a ventiquattro per il primo biennio di vigenza della procedura - alla eventuale determinazione della rendita catastale definitiva), non essendo stabilita da un atto avente valore di legge, non può derogare alla legge ordinaria, nè introdurre termini di decadenza; pertanto, l'inosservanza del termine suindicato per la rettifica della rendita catastale proposta dal proprietario dell'immobile non è idonea a produrre la decadenza della potestà di rettifica e la definitività della rendita proposta.
Comm.trib. prov.le Brescia, sez. XI, 30 luglio 2002, n. 130
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Bollettino trib. 2002, 1725 nota RIGHI