Atti che devono farsi per iscritto.
[I]. Devono farsi per atto pubblico [ 2699 ss.] o per scrittura privata [ 2702 ss.], sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [ 812];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [ 978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [ 952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [ 957 ss.];
3) i contratti che costituiscono la comunione [ 1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [ 1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [ 1021 ss.];
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [ 971];
7) i contratti di anticresi [ 1960 ss.];
8) i contratti di locazione [ 1571] di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1);
9) i contratti di società [ 2247 ss.] o di associazione [ 2594 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [ 1861 ss.] o vitalizie [ 1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [ 1871] (2);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni [ 1965 ss.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [ 14, 47, 162,484, 519, 601 ss.,782, 1392, 1403] [ 1503 comma 3, 1543 comma 1,1978 comma 1, 2096] [ 2328, 2454, 2463,2504, 2521, 2603,2821, 2879, 2882;] [ 807, 808 c.p.c.;237, 249, 328,565, 852, 857,1027 c.nav.] (3).