Regime delle pertinenze.
[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [ 667, 1477, 1617,2811, 2912], se non è diversamente disposto [ 515 c.p.c.].
[II]. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
[III]. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale [ 247 comma 2, 863 c.nav.].