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CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI (Agenzia del territorio)

Cassazione civile , sez. trib., 09 marzo 2004, n. 4764

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo Riggio - Presidente -
Dott. Massimo Oddo - Consigliere -
Dott. Vincenzo Di Nubila - Consigliere -
Dott. Francesco Ruggiero - Cons. Rel.-
Dott. Maria Rosaria Cultrera - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso
giusta procura in calce, dall'Avv. Luciano Torelli, elettivamente
domiciliato in Roma, via Montesanto n.64, presso l'Avv. Claudio
Ferrazza;
- ricorrente -
contro
Fiordigiglio Maria Cristina, rappresentata e difesa giusta procura in
calce dall'Avv. Colagrande, presso il quale elettivamente domicilia
in Roma, via Proba Petronia n.82;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell'Abruzzo n. 219/2/00 del 30-10/13-12-2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Torelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso;
Udito l'Avv. Colagrande, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo
motivo, l'accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.


Fatto

La signora Fiordigiglio Maria Cristina, quale proprietaria dell'immobile sito nel Comune dell'Aquila a via Cardinale n. 2, lo concedeva in locazione dapprima come laboratorio artigianale, classificato ai fini della rendita catastale nella categoria C/3 classe 9, e successivamente dal 1986 lo concedeva in locazione all'Archivio di Stato come magazzino-deposito, classificato nella categoria D/8.
In data 28-9-93, in conseguenza dell'introduzione dell'ICI, la Fiordigiglio, in dipendenza del fatto che dal 1986 aveva stipulato un contratto di locazione con l'Amministrazione dello Stato, avanzava all'UTE dell'Aquila la richiesta di modifica della categoria di appartenenza dell'immobile dalla categoria C/3 classe 9 alla categoria D/8.
L'UTE non si pronunciava.
La Fiordigiglio commisurava il tributo dovuto per l'ICI alla categoria D/8.
In data 15-10-99, la contribuente reiterava l'istanza all'UTE, adducendo l'esistenza del medesimo presupposto della locazione dell'immobile all'Archivio di Stato come magazzino-deposito.
L'UTE, nello stesso anno 1999, riconosceva il classamento corrispondente alla categoria D/8.
Il Comune dell'Aquila notificava alla Fiordigiglio l'avviso di accertamento in rettifica n. 9901200, relativo all'ICI per l'anno 1995, con cui rettificava la dichiarazione dell'ICI presentata per il 1995, contestava l'insufficiente versamento del tributo, richiedeva il pagamento della differenza dell'imposta, degli interessi e della sanzione irrogata per infedele denunzia.
La contribuente proponeva opposizione. In ricorso sosteneva l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto basata sull'attribuzione della categoria C/3 classe 9 ed una rendita di €. 19.623.300, mentre trattavasi di categoria D/8 e di una rendita di €.15.000.000; assumeva che quest'ultima categoria, anche se attribuita nel 1999, doveva avere efficacia retroattiva al 1993, poiché ricognitiva di una situazione risalente al 1986; precisava che, nelle more del richiesto nuovo classamento, aveva versato l'imposta commisurata alla categoria C/3 classe 5 in ragione del degrado che l'immobile aveva subito.
La Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, con sentenza n. 51/05/00, rigettava il ricorso, motivando che la variazione del classamento poteva avere efficacia dalla data di presentazione dell'istanza del 16-10-99, essendo irrilevante la precedente istanza, evidentemente non formulata in modo conforme alla legge.
La Fiordigiglio proponeva gravame, lamentando che era stato ignorato il disposto degli artt. 3 e 20 R.D.L. n. 652/1939 che fa discendere il mutamento della categoria catastale dalla comunicazione dell'intervenuto cambiamento.
Il Comune resisteva.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello della contribuente. Veniva così argomentato: la contribuente ragionevolmente aveva fatto affidamento sull'accoglimento di quanto richiesto, affidamento da tutelare per il principio di certezza dei rapporti giuridici; all'incolpevole contribuente non poteva essere accollata una dichiarazione infedele, determinata non da sua colpa; non poteva essere pretesa un imposta non rispondente alla capacità contributiva; occorreva riconoscere la rendita catastale della categoria D/8 con efficacia retroattiva al 1993; conseguentemente, era insussistente l'obbligazione tributaria.
Avverso questa decisione il Comune dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24-1-2002, con l'articolazione di quattro mezzi.
La contribuente ha resistito con controricorso, notificato il 27-2-2002.

Diritto

1 - Con il primo motivo, formulato in via principale, il Comune ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in quanto redatta in violazione dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.. In particolare, viene rilevato che la motivazione della sentenza non è ancorata né a norme giuridiche, né a principi di diritto, limitandosi ad un generico richiamo a termini metagiuridici, comunque non riconducibili né a norme positive, né a principi giuridici.
In via subordinata, con il secondo motivo, è stata addotta la violazione degli artt. 12, 13 e 20 R.D.L. 13-4-1939, n. 652, in relazione all'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c.. In modo specifico, si evidenzia che: la richiamata normativa, in ogni caso, esclude che il privato possa attribuire unilateralmente ai propri beni il classamento e la rendita; solo con le disposizioni del D.M. 19-4-94, n. 701, era stato introdotto un termine, decorso il quale, il silenzio dell'UTE assumeva il valore di provvedimento tacito di approvazione della nuova rendita catastale; prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 701/94 non poteva opinarsi che la riduzione della rendita del fabbricato fosse stata tacitamente approvata dalla autorità amministrativa competente.
Con il terzo motivo, sempre subordinatamente proposto, è stata denunziata la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento dei fatti, in relazione all'art. 360 co.1° n. 5 c.p.c.. Si lamenta, specificamente, che era stata omessa ogni motivazione circa il punto decisivo, costituito dalla ritenuta efficacia autoriduttiva dell'istanza del 28-9-93 e circa il successivo punto decisivo, rappresentato dal fatto che nel 1999, quando la causa era già pendente, la Fiordigiglio avanzava la richiesta di nuova rendita, nonostante che la precedente istanza non fosse stata rigettata.
Con il quarto motivo, sempre subordinato alla formulazione del primo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 241/90, in relazione dell'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c.. Si evidenzia che: alquanto vago e generico risulta il richiamo ai principi di trasparenza amministrativa introdotti con la L. n. 241/90; comunque, in tema di obbligo di conclusione del procedimento amministrativo si confondeva il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria - illegittimo, ma del tutto insignificante, stante anche l'inerzia del privato che non aveva attivato la speciale procedura ex art. 25 T.U. Imp. Civ. St. n. 3/57 - con il silenzio-assenso, istituto di carattere non generale, bensì limitato ad ipotesi specifiche e peculiari; istituto che, nella materia de qua, veniva introdotto con il D.M. n. 701 del 19-4-1994.
3 - I quattro motivi di ricorso possono essere delibati congiuntamente, anche in considerazione della loro proposizione in via subordinata rispetto al primo.
La censura del Comune ricorrente è fondata.
Il principio della tutela dell'affidamento - oltre che della buona fede e della trasparenza - (anche a volerlo applicare retroattivamente), al quale è improntato il sistema tributario per effetto dell'entrata in vigore dello "statuto del contribuente" (L. n. 212/2000), ed il concetto della capacità contributiva, costituente uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria, offrono la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede attraverso una specifica procedura, appositamente disciplinata.
Orbene, nella fattispecie, tali principi risultano solo genericamente richiamati nell'impugnata decisione, senza indicazione di alcuna puntuale utilizzabilità nel caso concreto.
D'altronde, neppure la contribuente sembra essersene voluta avvalere.
Il R.D.L. 13-4-1939, n. 652, con l'art. 12 (come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 8-4-1948 n. 514), attribuisce all'esclusiva competenza dell'UTE l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. L'attività di tale Ufficio si esplica formalmente - e solo in questo modo - con la compilazione di una "tabella". Segue la pubblicazione di questa tabella mediante "deposito" presso gli uffici del Comune e diffusione della notizia con "manifesto" del Sindaco, con la conseguente possibilità per gli interessati di attivare i ricorsi in prima e seconda istanza.
Nella medesima materia interveniva il D.M. 19-4-1994, n. 701, contenente il regolamento per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali (e delle conservatorie dei registri immobiliari).
Specificamente, l'art. 1 del D.M. introduceva un meccanismo procedurale qualificabile come silenzio-assenso. Prevede, infatti, che il titolare di diritti reali su un immobile presenti la dichiarazione di variazione dello stato dell'immobile, di cui all'art. 20 del citato R.D.L. n. 652/39, contenente dettagliatamente tutti i dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Nella circostanza, lo stesso dichiarante propone l'attribuzione della categoria, della classe e della rendita catastale. Dall'esegesi della norma si ricava che la rendita "proposta" diviene definitiva, ove l'ufficio non provvede ad accertamenti "entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni".
Tuttavia, non v'e alcuna previsione normativa che consenta di affermare che il richiamato D.M. n. 701/1994, cronologicamente alquanto successivo al R.D.L. n. 652/1939, sia applicabile retroattivamente fino a risalire al 1986, quando si verificava il presupposto del mutamento di destinazione locativa, e neppure fino al settembre 1993, epoca dalla quale la Fiordigiglio commisurava unilateralmente il tributo dovuto per l'ICI alla categoria D/8 per il solo fatto di aver avanzato la richiesta di modifica, sulla quale l'Ufficio non si pronunciava. Ed il fondamento della retroazione dovrebbe addirittura rinvenirsi nell'istanza (reiterata) dell'ottobre 1999, secondo la tesi di parte contribuente, pur in assoluta assenza di alcuna specifica previsione.
Peraltro vertendosi in materia di applicazione retroattiva del silenzio-assenso (accoglimento tacito di un'istanza, conforme a legge, per effetto del decorso di un termine prefissato) - istituto questo certamente eccezionale nei rapporti pubblicistici (essendo, innegabilmente, più ricorrente quello del silenzio-rifiuto) - occorre un'apposita disposizione che faccia espressamente retroagire il meccanismo procedurale.
In definitiva, essendo il provvedimento formale di classamento intervenuto solo nel 1999, questo non può retroagire fino a ritenersi operante ed efficace fino a comprendere gli anni in contestazione ( 1993, 1994 e 1995).
4 - In conclusione, l'esaminato ricorso del Comune dell'Aquila deve essere accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata.
Poiché l'accoglimento del gravame si fonda sulla riconosciuta fondatezza della dedotta violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere definitivamente decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della Fiordigiglio.
Sussistono giustificati motivi ex art. 62 c.p.c., correlabili alla novità della questione, per pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11-11-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAR. 2004

LS 13 aprile 1939 n. 652 art. 12 R.D.L.
LS 13 aprile 1939 n. 652 art. 20 R.D.L.
LS 11 agosto 1939 n. 1249 L.
LS 8 aprile 1948 n. 514 art. 2 D.LG.
DM 19 aprile 1994 n. 701 art. 1



>> Note: <<

- Non si rinvengono precedenti in termini.