Codice procedura civile art. 586.
La vendita all'incanto si perfeziona con il decreto del giudice dell'esecuzione previsto dall'art. 586 c.p.c.; pertanto, ad essa è applicabile l'imposta di registro secondo l'aliquota vigente a tale data.
Comm. trib. centr., sez. XVI, 6 dicembre 1979, n. 2583
Comm. trib. centr. 1979, I,602.