Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Storica


Documento n. 1 di 1

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in Suppl. ordinario n. 153, alla Gazz. Uff. n. 302, del 29 dicembre 1995). -- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Articolo 3

Art. 3.
1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni.
2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.
4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C ; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.
5. Le entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'art. 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.
6. Le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.
7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.
8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.
9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.
10. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è inserito il seguente:
"1- bis . A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti".
11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonchè dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonchè le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.
16. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:
a ) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
b ) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.
18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.
19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
a ) il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
b ) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.
22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonchè a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L' impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonchè per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonchè dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione.
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Nell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i ) è aggiunta la seguente:
" i -bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
37. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g ) è inserita la seguente:
" g- bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;".
38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dall'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.
41. Al comma 4 dell'art. 29- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: "e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.".
42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione.
43. Per le utenze civili, la quota di tariffa è fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.
44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.
45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'art. 17- bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature.
47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione.
48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata.
49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.
51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.
52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.
53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo.
54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonchè a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia.
56. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a ) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1996 e può essere modificata ogni cinque anni;
b ) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indìce conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera c );
c ) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentatività delle regioni, delle province e dei comuni;
d ) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;
e ) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facoltà di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiore al 10 per cento, del valore imponibile delle unità immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a ), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali.
57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.
58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale:
a ) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attività;
b ) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo.
59. Il comma 4 dell'art. 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:
" 4 . La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotonda mento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare".
60. Nell'art. 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5 . La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"";
b ) il comma 7 è abrogato.
61. Nell'art. 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
" 1 . Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2 . La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a ) occupazione di suolo comunale:

Minima Massima
Classi di comuni per mq per mq
lire lire
---- -- --
Classe I .............................. 2.000 12.000
Classe II .............................. 1.500 10.000
Classe III .............................. 1.500 8.000
Classe IV .............................. 750 6.000
Classe V .............................. 750 4.000
b ) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 750 mq, massima lire 4.000 mq;
c ) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a ) e b ) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a ) e b ) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3 . I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.".
62. Il comma 2- bis dell'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:
"2- bis . Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.".
63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a ) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b ) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c ) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
d ) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
e ) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.
64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purchè l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995.
65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.
67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il primo periodo del comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti";
b ) all'art. 61, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
" 3- bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";
c ) il primo periodo del comma 1 dell'art. 62 è sostituito dal seguente: "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4";
d ) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente:
" 2 . Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
e ) il comma 1 dell'art. 65 è sostituito dal seguente:
" 1 . La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento";
f ) i commi 1 e 2 dell'art. 66 sono sostituiti dai seguenti:
" 1 . é facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento.
2 . Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento";
g ) il comma 1 dell'art. 77 è sostituito dal seguente:
" 1 . Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.".
69. Le disposizioni dell'art. 13- bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'art. 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purchè i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre l999.
71. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre da tale data.
72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 e successive modificazioni e integrazioni, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalità che i soggetti cui si applica il citato art. 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario regime tributario.
73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
74. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: "600.000" è sostituita dalla seguente: "100.000".
75. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
76. L'individuazione delle aree di cui al comma 75 è approvata dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77.
79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dall'assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci.
80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.
81. Gli atti di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) nell'art. 16:
1) nel comma 1, la lettera b ) è sostituita dalla seguente:
" b ) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a ) e g ) del comma 1 dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46;";
2) nel comma 1, dopo la lettera c ) è inserita la seguente:
" c- bis) indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1- bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;";
3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "lettere a ), b ) e c )" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a ), b ), c ) e c -bis)";
b ) nell'art. 18, comma 1, primo periodo, le parole: "nelle lettere b ) e n -bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere b ), c -bis) e n -bis)".
83. Nell'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: " a ), b ) e c )" sono sostituite dalle seguenti: " a ), b ), c ) e c- bis)".
84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a ), si applicano per gli emolumenti e le indennità percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodi di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè alla restituzione di somme già rimborsate.
85. é escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, nonchè per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi, nonchè un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti. Il titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge.
86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85.
87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i beni strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purchè entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene e a condizione che i relativi contratti risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto è concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
89. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi da 85 a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione di investimenti di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994 e ai commi da 85 a 93 del presente articolo, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui i predetti beni sono ceduti. La disposizione si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.
90. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2- bis , del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
91. Le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
92. Ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito di impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
93. Nell'art. 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole: "e nei due successivi", sono sostituite dalle seguenti: "e nei quattro successivi". La disposizione di cui al presente comma si applica per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il primo comma dell'art. 42 è sostituito dal seguente:
"Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonchè al cessionario nei casi previsti dall'art. 43- bis .";
b ) dopo l'art. 43 sono inseriti i seguenti:
"Art. 43- bis ( Cessione dei crediti di imposta ). -- 1 . Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2 . Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3 . L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonchè al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
( Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo ). -- 1 . Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2 . Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3 . Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.
4 . Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a ) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a ) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5 . Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43- bis .".
95. Le cessioni dei crediti di cui all'art. 43- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b ), del presente articolo, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono efficaci nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che la notifica delle cessioni venga rinnovata con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 43- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b ), del presente articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti se alla data in cui è effettuato il rinnovo della notifica sono stati già emessi gli ordini di pagamento.
96. Le disposizioni dell'art. 43- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b ), del presente articolo, si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
97. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a 96 del presente articolo.
98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese, con presentazione di documenti giustificativi, corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.
99. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità dei valori ai fini delle imposte sui redditi.
101. Le disposizioni di cui ai commi da 98 a 100 e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono state già rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti fino al 31 ottobre 1995, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonchè della ricevuta o attestato di versamento delle ritenute.
102. A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.
103. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a ) all'art. 53, comma 1, la lettera f ) è sostituita dalla seguente:
" f ) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.";
b ) all'art. 55, comma 3, lettera b ), le parole: "perdite dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "perdite di esercizio";
c ) all'art. 67, comma 8, le parole: "Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato";
d ) l'art. 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71 ( Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti ) -- 1 . Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2 . Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3 . Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento è deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4 . Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonchè la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103- bis .
5 . Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6 . Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.";
e ) all'art. 90, comma 4, le parole: "di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 67" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'art. 67.";
f ) il comma 2 dell'art. 118 è sostituito dal seguente:
" 2 . Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 e all'art. 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
104. Agli effetti della determinazione della base imponibile dell'imposta locale sui redditi prevista dall'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, il criterio indicato nella lettera d ) del comma 2 dell'art. 63 del citato testo unico deve intendersi applicabile anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti esclusi dall'imposta locale sui redditi a norma dell'art. 115 del medesimo testo unico e successive modificazioni. Per i periodi di imposta precedenti a quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto dal periodo precedente.
105. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di neutralità delle fusioni e delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento o da concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonchè per l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancia anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.
107. La disposizione del comma 103, lettera a ), si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 103, lettera d ), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto è deducibile in nove quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione.
108. In alternativa alla deduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 107, è data facoltà di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del comma 103, lettera d ), e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizi anzidetti. La facoltà deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; essa non è revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione.
109. La disposizione del comma 103, lettera b ), si applica dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994. La disposizione della lettera c ) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del criterio previsto dalla predetta lettera c ) e delle disposizioni di cui alla lettera e ) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'art. 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l'ammortamento di detti beni è computato con i criteri introdotti dalla lettera c ) del comma 103. La disposizione della lettera f ) del comma 103 si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione.
110. L'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è prorogata fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, nè del valore di bilancio delle passività, anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma 3- ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le società cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a ) e b ), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.
112. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto, di cui all'art. 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è dovuto in misura pari al 55 per cento.
113. Nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attività commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è applicata a titolo di acconto.
114. Il comma 1 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è sostituito dal seguente:
" 1 . Sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da società con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti".
115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come sostituito dal comma 114 del presente articolo, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa.
116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle del comma 115 si applicano a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di emissione delle obbligazioni e titoli similari è consentito alla società o ente emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente alla predetta data, tenendo conto degli interessi e altri proventi maturati alla data del rimborso anticipato. Il comma 115 non si applica in caso di rimborso delle obbligazioni e titoli similari entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) nell'art. 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le parole: "terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere,";
b ) nell'art. 5, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalità e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarità che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere".
118. La disposizione di cui al settimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni.
119. Nell'art. 74, primo comma, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento per gli a