LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 72 d.lg.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche per la cartella di pagamento vale il principio generale secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento può ritenersi adempiuto solo se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l'indicazione dei fatti che, sia pur astrattamente, la giustifichino: ciò tanto più quando, come nella fattispecie, la cartella (afferente, peraltro, a ruolo suppletivo) costituisca il primo ed unico atto impositivo portato a conoscenza del contribuente.
Cassazione civile, sez. trib., 6 settembre 2004, n. 17947
Com. Ortona c. Finizio
Giust. civ. Mass. 2004, f. 9