Articolo
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Articolo
8
Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui
alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da
attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività
di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo; (1)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater); (2)
d) i rifiuti
da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i
rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i
macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
l) i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
l-bis) il combustibile
derivato dai rifiuti (3).
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I
(4).
(1) Si veda l'interpretazione resa sulla presente lettera, dall'art. 1,
comma 17, l. 21 dicembre 2001, n. 443.
(2) Lettera sostituita dall'art. 1,
d.l. 7 marzo 2002, n. 22, conv., con modificazioni, in l. 6 maggio 2002, n.
82.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 7, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, conv.,
con modificazioni, in l. 27 febbraio 2002, n. 16; successivamente modificata
dall'art. 23, 31 luglio 2002, n. 179.
(4) Comma così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.