LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 62 D.LG.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".
Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15658
Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo Fiere e Tecnologia
Giust. civ. Mass. 2004, 7-8