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Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 298). - Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali (1).
(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68,
d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
1. I
comuni e le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere
che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte
del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in
base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli
atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della
classificazione di cui alla lett. b) , dell'entità dell'occupazione, espressa
in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area
nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare
interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un
canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita
alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella
misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo
delle utenze presenti nei; comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o
provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di
canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui
alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali
ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30
aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di
conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale
causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono
prevedere termini e modalità diversi da quelli
predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione
alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i
conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione (2);
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'ammontare della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con
riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali
effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo,
già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri
ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura
complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di
legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (5).
(1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 18, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(5) Comma così sostituito dall'art. 18, l. 23 dicembre 1999, n. 488;
successivamente modificato dall'art. 10, l. 1° agosto 2002, n. 166.