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Documento n. 6 di 11

TRIBUTI LOCALI
  Occupazione aree pubbliche

LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 2 l.
LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 11 l.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 45 d.lg.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il beneficio della riduzione della tariffa dell'80%, previsto dall'art. 45, comma 5, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni poste in essere con "installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante", e spettante anche - in virtù dell'equiparazione disposta dagli art. 2 e 11 l. 18 marzo 1968 n. 337 - con riguardo ai parchi permanenti di divertimento, è limitato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico ed occupata con dette installazioni. Ne consegue, anche in base al criterio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria, che non è consentito ricomprendere nel suolo, la cui occupazione beneficia della tariffa ridotta, aree ulteriori e diverse da quelle sulla quale insistono le installazioni del parco, salvo che non siano organicamente funzionali alla gestione tecnico-amministrativa ed alla manutenzione degli impianti. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale che aveva ritenuto inapplicabile la tariffa ridotta in esame ad un'area contigua ad un parco acquatico di divertimento, assoggettata a servitù di uso pubblico ed adibita a parcheggio).

Cassazione civile, sez. trib., 4 dicembre 2003, n. 18544

Soc. L'Ancora c. Com. Jesolo

Giust. civ. Mass. 2003, f. 12