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TRIBUTI LOCALI
  Occupazione aree pubbliche

Codice civile (1942) art. 2697
LS 14 settembre 1931 n. 1175 art. 80 r.d.
LS 14 settembre 1931 n. 1175 art.192 r.d.
LS 14 settembre 1931 n. 1175 art.200 r.d.
LS 18 aprile 1962 n. 208 art. 5 l.

L'amministrazione comunale, ove abbia dato in appalto ad una ditta alcuni determinati lavori pubblici che, per la loro esecuzione, richiedono necessariamente l'occupazione di una parte del suolo pubblico, deve mettere quest'ultima a disposizione dell'appaltatore, in quanto indispensabile al compimento delle opere appaltate, sia pure limitatamente al tempo occorrente per l'effettuazione dei relativi lavori, onde è legittimo che l'occupazione di quel suolo pubblico non sia assoggettato alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli art. 192 e seguenti del t.u. 14 settembre 1931 n. 1175, così come novellati dall'art. 5 della l. 18 aprile 1962 n. 208. Siffatta esclusione dalla detta imposizione va collegata al difetto di uno dei presupposti per l'applicazione dell'anzidetto tributo comunale, non ad una delle esenzioni tassativamente previste dall'art. 200 del cit. t.u. 1175 del 1931, nè ad un esonero o ad un privilegio accordato dall'amministrazione comunale appaltante.

Cassazione civile, sez. I, 16 dicembre 1993, n. 12432

Soc. Gestor c. Caradonna

Riv. legisl. fiscale 1995, 220