Codice civile (1942) art. 822
Codice civile (1942) art. 824
Codice civile (1942) art. 826
LS 1 giugno 1939 n. 1089 l.
LS 29 giugno 1939 n. 1497 l.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 38 d.lg.
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e quindi anche sugli "immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia", assoggettati al regime del demanio pubblico, a norma degli art. 824 e 822, comma 2, c.c., se appartenenti alle province o ai comuni.
Cassazione civile, sez. trib., 11 febbraio 2005, n. 2815
Soc. coop. Nicola c. Com. Roma
Giust. civ. Mass. 2005, f. 2