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Codice Procedura Civile

Art. 143

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali.
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

[I]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [ 43 c.c.] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1).
[II]. Se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [ 49 att.].
[III]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3) (4).

Corte costituzionale 3 marzo 1994 n. 69