Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
[I]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [ 43 c.c.] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1).
[II]. Se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [ 49 att.].
[III]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3) (4).
Corte costituzionale 3 marzo 1994 n. 69