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Codice Procedura Civile

Art. 148

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali.
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni.

Relazione di notificazione.

[I]. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
[II]. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonchè il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario [ 47 att.].