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Codice Procedura Civile

Art. 149

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali.
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni.

Notificazione a mezzo del servizio postale.

[I]. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale (1).
[III]. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (2).

Corte costituzionale 26 novembre 2002 n. 477