Juris data
Archivio selezionato : Giurisprudenza


Documento n. 1 di 10

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo)
  Procedimento
    documenti, memorie e motivi aggiunti

Costituzione Repubblica art. 24
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 23 d.lg.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 24 d.lg.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 32 d.lg.

In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli art. 24 e 32 del d.lg. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lg. medesimo.

Cassazione civile, sez. trib., 28 settembre 2005, n. 18962

Min. fin. e altro c. Soc. Cava Biagio

Giust. civ. Mass. 2005, f. 9