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Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 174). - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (1) (2) (3) .
(1) Vedi art. 1, d.lg. 22 febbraio 1999, n. 37.
(2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(3) Vedi il D.M. 21 maggio 2003.

Articolo 18

Termini di versamento.
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (1) (2).
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (1).
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.
(2) Vedi art. 1, d.l. 12 giugno 1998, n. 181, conv. in l. 3 agosto 1998, n. 271.