Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Vigente
Documento n. 1 di 1
Costituzione della Repubblica Italiana (in "Gazzetta Ufficiale" 27 dicembre 1947, n. 298).
Articolo 23
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.