Codice civile (1942) art. 2909
LS 31 dicembre 1992 n. 546 d.lg.
Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo, ancorché concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamente decise con più sentenze (anziché con una sola, previa riunione dei relativi giudizi), ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.
Cassazione civile, sez. trib., 30 maggio 2003, n. 8709
Soc. coop. Pescatori Uria c. Min. fin.
Giust. civ. Mass. 2003, f. 5
Foro it. 2003, I,2655