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Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (in Gazz. Uff., 1 ottobre, n. 230). - Decreto convertito in l. 30 novembre 1994, n. 656 (in Gazz. Uff., 30 novembre 1994, n. 280). -- Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Articolo 2 Quater

Autotutela.
Art. 2-quater.
Autotutela.
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.
1- bis . Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato (1).
1- ter . Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1- bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza (1).
1- quater . In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza (1).
1- quinquies . La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 27, l. 18 febbraio 1999, n. 28.