LS 26 ottobre 1972 n. 633 art. 57 d.P.R.
In tema di accertamento ai fini dell'i.v.a., il presupposto della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", previsto dall'art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l'esercizio del potere di integrare o di modificare in aumento l'avviso di accertamento già notificato, non è richiesto per l'autoannullamento di precedente avviso di rettifica e la sostituzione dello stesso con uno nuovo, contenente lo stesso dispositivo ma una diversa motivazione, atteso che in tal caso non ricorre esercizio del predetto potere integrativo o modificativo (caratterizzato dall'aggiungersi, al precedente provvedimento legittimo, di un ulteriore provvedimento che ne amplia il contenuto), ma sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto, nell'ambito del generale potere di autotutela della p.a.
Cassazione civile, sez. trib., 28 marzo 2002, n. 4534
D'Angiò c. Min. fin.
Giust. civ. Mass. 2002, 542
Corriere trib. 2002, 2988 nota (LOGOZZO)