LS 27 marzo 1992 n. 287 art. 68 d.P.R.
L'esercizio del potere, di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 68 d.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 e dalle successive disposizioni, è sottoposto ad uno specifico limite temporale costituito dalla formazione del giudicato che si aggiunge a quello generale operante per tutti i provvedimenti amministrativi e specificato nel termine decadenziale previsto dalle singole leggi di imposta per l'esercizio del diritto di accertamento. Pertanto, ove non si sia formato il giudicato e non sia ancora scaduto il predetto termine di decadenza, l'esercizio del potere di autotutela non consuma il potere di accertamento, di modo che l'ufficio può legittimamente emanare il relativo avviso, pur dopo l'avvenuto autoannullamento dell'avviso di accertamento originario.
Cassazione civile, sez. trib., 22 febbraio 2002, n. 2531
Pignagnoli c. Min. fin.
Dir. e prat. trib. 2003, II, 38 nota (MODESTI)