Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Vigente


Documento n. 1 di 1

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n. 51). - Decreto convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144 (in Gazz. Uff., 26 aprile 1989, n. 96). -- Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (1) (2).
(1) Vedi art. 3, comma 143, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Articolo 9

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.
3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. "I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili".
4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.
5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.
6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8.
7. (Omissis) (1).
8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8- quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.
(1) Modifica l'art. 12, comma 2, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440.