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Documento n. 1 di 1
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (1) (2) (3) (4).
(1) Per l'elevazione dei limiti di somma previsti dal presente provvedimento, vedi, da ultimo, l'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367.
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(3) Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio". Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali (art. 7, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430).
(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Articolo 54
Art. 54.
Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 (1).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 (2) e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue (2), l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione (3).
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato (4).
(1) Comma così modificato dal d.p.r. 22 maggio 1956, n. 635. Ai limiti di somma ivi indicati non si applica il disposto del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 422, e dell'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, poiché il testo originario del presente articolo non conteneva una norma analoga.
(2) Limiti elevati di 60 volte per effetto della l. 1° dicembre 1953, n. 936. Successivamente, il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme indicate nei commi quarto e sesto del presente articolo, l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal d.p.r. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della l. 10 dicembre 1953, n. 936.
(3) Per quanto riguarda l'elencazione tassativa dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, vedi art. 17, commi 26 e 27, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(4) Articolo così sostituito con d.p.r. 28 luglio 1948, n. 1309.