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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268). - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (1) (2).
(1) Il testo del presente decreto è stato interamente sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784.
(2) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Articolo 7

Comunicazioni all'anagrafe tributaria (1).
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’art. 6 (2).
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell' art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente (3).
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g- ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, dichiarati dagli utenti (4) (5).
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (6).
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (7).
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (8).
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (9) .
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66.
(4) Comma aggiunto dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, integrato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(5) Per l'applicazione del presente comma vedi l' articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(6) Comma aggiunto dall'art. 20, legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituito dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311e successivamente modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata dal comma 14 bis del medesimo articolo 2.
(7) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(8) Comma sostituito dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e successivamente dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 e successivamente così modificato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.