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Documento n. 1 di 1
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 165). - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale . (1)
(1) Per la sospensione dei termini vedi l'articolo15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Articolo 8
Adempimenti successivi.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno (1) .
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante (2) ;
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.