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Documento n. 15 di 18

TRIBUTI LOCALI
  Imposta comunale immobili (ICI)

Codice civile (1942) art. 2697
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 7 d.lg.

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 7, comma 1, lett. a), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purché "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. Pertanto, l'esenzione non spetta all'Ente per la zona industriale di Trieste - soggetto pur rientrante nella previsione normativa citata - qualora l'Ente stesso non abbia fornito la prova della esclusiva destinazione degli immobili ai propri fini istituzionali.

Cassazione civile, sez. trib., 24 settembre 2003, n. 14146

Ente zona Ind. Trieste c. Com. S. Dorligo della Valle e altro

Giust. civ. Mass. 2003, f. 9