Disp. sulla legge in generale (preleggi) art. 14
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 7 d.lg.
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini dell'esenzione dal tributo l'art. 7, comma 1, lett. i, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 richiede espressamente che i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986 utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ad una delle attività esenti, tra le quali quelle ricreative e sportive, e, pertanto, correla l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 disp. prel. c.c. Conseguentemente l'esenzione non spetta qualora la destinazione statutaria dell'ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, dalla medesima norma non contemplata.
Cassazione civile, sez. trib., 20 maggio 2005, n. 10646
Soc. Barlassina Country Club c. Com. Lentate sul Seveso
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5