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Documento n. 1 di 1
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) .
(1) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(2) Il programma triennale per la tutela dell'ambiente è stato soppresso dall'art. 68, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
(3) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
(4) Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.
(5) L'Ente poste italiane è stato trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.
(6) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(7) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Articolo 1
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;
c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;
f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea (1).
2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno.
5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero della giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la [Direzione generale dell'aviazione civile] del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995 (2).
6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.
8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.
9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.
10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locai che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9 (3).
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.
12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.
13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996.
14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4- bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (4).
15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi (4).
16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.
17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria".
18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4- bis , comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali [per i beni e le attività culturali], sono prorogate al 31 dicembre 1999 (5).
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.
20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:
a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;
c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.
21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:
a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;
b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.
22. (Omissis) (6).
23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico (7).
24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.
26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.
27. (Omissis) (8).
28. (Omissis) (8).
29. (Omissis) (8).
30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996 (9).
31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
32. [I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto] (10).
33. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
35. [Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46] (11).
36. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.
37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.
38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.
39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
45. Per il triennio 1996-1998 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.
47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo (12).
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.
53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.
54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse (13) (14).
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera. (13)
56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale (15).
57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo (13).
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (13).
59. (Omissis) (16).
60. Le annualità da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.
61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonché al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
62. (Omissis) (17).
63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, L. 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.
64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 è fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
65. (Omissis) (18).
66. La somma di lire 829 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 689 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta (19).
67. (Omissis) (20).
68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dell'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessità attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.
69. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.
70. In coerenza con i princìpi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) soppressione con decorrenza dal 1° gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;
c) previsione del criterio del pro-rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo (21).
71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo (21).
72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore (22).
73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.
74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività del Fondo stesso.
76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo.
77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1- ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attività di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h) , e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonché della particolare gravità della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, può prevedere, in difformità dalla normativa vigente, l'incremento dell'entità dei benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali può essere accordata priorità nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili.
78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalità e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorità a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di più immediata rendicontabilità.
79. (Omissis) (23).
80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validità tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditività delle opere, si può procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opere oggetto dell'affidamento in concessione.
81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale è destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresì i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.
82. (Omissis) (24).
83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
84. (Omissis) (25).
85. (Omissis) (26)
86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estensione della possibilità di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;
c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;
d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.
89. (Omissis) (27).
90. (Omissis) (28) (29).
(1) Il termine per l'esercizio delle delega di cui al presente comma, è stato prorogato al 30 novembre 1997 dall'art. 10, l. 18 gennaio 1997, n. 25.
(2) Comma così modificato dall'art. 17, comma 47, l. 15 maggio 1997, n. 127. La Direzione generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, e le sono state attribuite specifiche competenze dall'art. 2, d.lg. 25 luglio 1997, n. 250, mentre il Registro aeronautico italiano è stato soppresso dall'art. 14 del citato d.lg. 250/1997.
(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 47, l. 15 maggio 1997, n. 127. L'art. 8, d.l. 1° luglio 1996, n. 347, conv. in l. 8 agosto 1996, n . 426, ha disposto che le norme di cui al presente comma non si applicano al ministero degli affari esteri.
(4) Comma modificato prima dall'art. 6, l. 15 maggio 1997, n. 127 e dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Comma modificato dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e,da ultimo, così modificato dall'art. 22, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(6) Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233.
(7) Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami già prorogate dal presente comma, sono ulteriormente prorogate di un anno per effetto dell'art. 1, l. 2 ottobre 1997, n. 340.
(8) Comma abrogato dall'art. 2, l. 3 maggio 1999, n. 124.
(9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 86, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(10) Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'art. 2, d.m. 21 maggio 1998, n. 242, le disposizioni di cui al presente comma si intendono non più applicabili (art. 3, d.m. 242/1998 cit.).
(11) Comma abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
(12) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con d.m. 9 dicembre 1996, n. 701.
(13) Comma così sostituito dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi anche l'articolo 94 della legge n. 289 citata.
(14) A norma dell'articolo 9 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 la riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui al presente comma è prorogata al 31 dicembre 2006.
(15) Comma aggiunto dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(16) Sostituisce con i commi 4-quinquies, 4-sexies, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies i commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8, art. 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(17) Sostituisce l'art. 16, l. 4 aprile 1977, n. 135.
(18) Sostituisce il comma 6 dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359. Comma successivamente abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(19) Comma così modificato dall'art. 2, comma 180, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(20) Modifica il primo comma dell'articolo 10 del d.lg.lgt. 17 maggio 1945, n. 331 e abroga il d.lg.c.p.s. 23 agosto 1946, n. 154.
(21) Vedi il d.lg. 29 giugno 1996, n. 414.
(22) Vedi il d.m. 12 luglio 1996.
(23) Aggiunge tre periodi al comma 3 dell'art. 4, d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341.
(24) Comma abrogato dall'art. 3, comma 106, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(25) Modifica il comma 1 dell'art. 52, l. 8 giugno 1990, n. 142.
(26) Modifica il comma 2 dell'art. 52, l. 8 giugno 1990, n. 142.
(27) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva la lettera i) del comma 2 dell'art. 32, l. 8 giugno 1990, n. 142.
(28) Modifica il comma 6 dell'art. 35, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(29) Vedi art. 61, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.